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Il tuo nuovo inizio nel Regno Unito: cosa devi sapere dopo la fine del non-dom. Verifica ora →
Facciata in vetro del 30 St Mary Axe a Londra al crepuscolo
HOLDING · DAL 2006

Holding nel Regno Unito

Hai costruito qualcosa. Ora le tue partecipazioni meritano una struttura che regge, nel Regno Unito e in Italia.

IN SINTESI · AGGIORNATO A NOVEMBRE 2026
Ritenuta britannica sui dividendinessuna (eccezione: distribuzioni immobiliari dei REIT)
Dividendi incassati dalla holdingdi regola esenti da Corporation Tax
Cessione di controllateesente con almeno il 10% per 12 mesi e controllata operativa
Ritenuta italiana verso la holding UKal massimo 5% con almeno il 10% dei diritti di voto, altrimenti 15% (convenzione, art. 10)
Dividendi alla madre italianaesclusi per il 95%, il 5% sconta l'IRES al 24%
Corporation Tax sugli utili propridal 19 al 25 per cento

Perché il Regno Unito funziona per una holding

Quasi tutti i Paesi europei applicano una ritenuta sui dividendi pagati a soci esteri, e chi vuole recuperarla con una convenzione deve armarsi di pazienza, moduli e una holding con sostanza. Il Regno Unito fa diversamente: le società britanniche pagano i dividendi senza ritenuta. Gli obblighi di ritenuta britannici colpiscono interessi, royalty e pochi altri pagamenti, ma non i dividendi ordinari. L'unica eccezione degna di nota sono le distribuzioni immobiliari dei REIT.

Per te, socio all'estero, significa che dal lato britannico non resta nulla attaccato al dividendo, non c'è nulla da chiedere a rimborso e lo tassi dove sei residente. Per i non residenti, la legge britannica limita l'imposta sui dividendi a quanto trattenuto alla fonte. Cioè zero.

Anche sull'altro lato della holding i conti tornano. I dividendi che una holding britannica riceve dalle controllate sono di regola esenti da Corporation Tax. Se la holding vende una controllata, la plusvalenza è esente quando la partecipazione è di almeno il 10 per cento detenuta per almeno 12 mesi e la controllata svolge un'attività operativa: è la Substantial Shareholdings Exemption.

Che cosa lascia per strada una controllata italiana

Se sotto la holding britannica c'è una società italiana, è la convenzione Italia-Regno Unito del 1988 a fissare il tetto della ritenuta che l'Italia può applicare sui dividendi verso la holding.

Situazione della holdingTetto alla ritenuta italianaFonte
Società che controlla almeno il 10% dei diritti di voto della controllata italiana5%art. 10, par. 2, lett. a
Tutti gli altri casi15%art. 10, par. 2, lett. b

Convenzione Italia-Regno Unito del 1988, art. 10, pubblicata su GOV.UK

Una convenzione del 1988 e una direttiva che non vale più

Con la Brexit la direttiva madre-figlia dell'Unione non si applica più a una holding britannica: il Regno Unito non è più uno Stato membro. Restano le convenzioni, e quella con l'Italia è rimasta quella firmata nel 1988. Il testo porta ancora i segni del vecchio sistema britannico del credito d'imposta sui dividendi, che il Regno Unito ha cancellato per i non residenti dal 6 aprile 2026: per i dividendi che escono dal Regno Unito conta solo che non c'è ritenuta.

Nella direzione opposta, dall'Italia verso il Regno Unito, il tetto del 5 per cento è un limite che la convenzione impone all'Italia. Come ottenerlo in pratica, e con quali documenti, lo verifichiamo prima della prima distribuzione. Il quadro completo è in holding UK e ritenute UE.

Il lato italiano: esclusione dei dividendi e PEX

Se sopra la holding britannica c'è una società italiana soggetta a IRES, conta come l'Italia tratta i dividendi e le plusvalenze che arrivano dalla holding. Le regole di base:

Che cosa riceve la madre italianaTrattamentoCondizioni
Dividendi dalla holding UKesclusi per il 95%, tassato il 5% con IRES al 24% (art. 89 TUIR, dal 2027 art. 98 del nuovo testo unico)la holding non deve essere in un regime a fiscalità privilegiata
Dividendi da un regime privilegiatoesclusi solo per il 50%se si dimostra l'esercizio di un'effettiva attività
Plusvalenza sulla cessione della holding (PEX)esente per il 95% (art. 87 TUIR, dal 2027 art. 96 del nuovo testo unico)possesso ininterrotto da 12 mesi, immobilizzazione finanziaria nel primo bilancio, partecipata non privilegiata, esercizio di un'impresa commerciale

Artt. 77, 87, 89 TUIR; d.lgs. 117/2026 (nuovo testo unico dal 2027), su normattiva.it

Il 2026: soglie introdotte e subito abrogate

Se hai seguito le cronache fiscali di inizio anno, ricorderai che la legge di bilancio 2026 aveva aggiunto requisiti minimi di partecipazione al regime del 95 per cento. Il DL 38/2026 li ha abrogati con effetto dal 1° gennaio 2026, in un articolo intitolato proprio al ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX; la legge 88/2026 lo ha convertito. Per il 2026 il regime funziona dunque come prima, senza una quota minima.

Il requisito dell'impresa commerciale merita attenzione quando la partecipata è a sua volta una holding: va guardato che cosa fanno le società che stanno sotto. Lo verifichiamo nel memo prima che tu sposti una sola quota.

Sede di direzione, fiscalità privilegiata e CFC

Una holding britannica è britannica solo se viene gestita nel Regno Unito. Se le decisioni si prendono a Brescia, la convenzione considera la società residente là dove si trova la sede di direzione effettiva. A quel punto il vantaggio sparisce e le imposte si pagano in Italia. Board, delibere e un'amministrazione reale nel Regno Unito fanno parte del progetto, non delle note a piè di pagina.

Poi c'è il filtro italiano sui regimi a fiscalità privilegiata (art. 47-bis TUIR, dal 2027 art. 162 del nuovo testo unico). Il Regno Unito è fuori da UE e SEE, quindi il test si applica: per le partecipazioni non di controllo il regime è privilegiato se il livello nominale di tassazione è inferiore alla metà di quello italiano; per le controllate decide il test sulla tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. Con aliquote dal 19 al 25 per cento, il regime ordinario britannico non è a fiscalità privilegiata; il discorso cambierebbe solo se un regime speciale abbassasse la tassazione sotto queste soglie.

Infine la disciplina CFC (art. 167 TUIR, dal 2027 art. 186 del nuovo testo unico), che vale anche per le persone fisiche: scatta quando la controllata estera ha una tassazione effettiva sotto il 15 per cento e più di un terzo di proventi passivi, le due condizioni insieme. Una holding vive per natura di dividendi, quindi il test sulla tassazione effettiva va fatto sui numeri veri: è un capitolo fisso del memo. Se la holding dovrà un giorno quotarsi, si può costituire direttamente come PLC; se va affiancata a una società operativa nel Regno Unito, si parte dalla costituzione della Limited.

Come nasce la tua holding UK

Prima il progetto, poi la società, poi le quote. In quest'ordine.

  1. 1

    1. Memo di struttura

    Esaminiamo partecipazioni, residenza e progetti: distribuzioni, vendita, passaggio generazionale. Il risultato è un memo scritto con la struttura consigliata e le sue condizioni.

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    2. Costituzione

    Verifica d'identità di director e soci, iscrizione della holding Limited, statuto, sede nel Regno Unito, attivazione presso HMRC.

  3. 3

    3. Apporto delle partecipazioni

    Il trasferimento delle partecipazioni esistenti segue il diritto del Paese della controllata, con le sue formalità e le sue conseguenze fiscali. Lo coordiniamo con il tuo consulente in Italia.

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    4. Gestione ordinaria

    Riunioni del board, delibere di distribuzione, bilancio e dichiarazione nel Regno Unito. I modelli te li diamo noi, insieme ai depositi.

FAQ

Domande frequenti

Se vivo in Italia e incasso dividendi dalla mia holding UK, pago le tasse?

Sì, in Italia, come per qualsiasi dividendo estero. Il Regno Unito non trattiene nulla, quindi non c'è un'imposta britannica da scomputare né da chiedere a rimborso. Da residente italiano dichiari anche la partecipazione estera nel quadro RW. Più dettagli in ritenuta sui dividendi britannici.

La direttiva madre-figlia vale per una holding britannica?

No, il Regno Unito non è più nell'Unione. Al suo posto c'è la convenzione del 1988, che per una holding con almeno il 10 per cento dei diritti di voto limita la ritenuta italiana al 5 per cento.

Basta un indirizzo a Londra?

No. Un indirizzo non fa una sede di direzione. Chi vuole i vantaggi ha bisogno di decisioni e amministrazione nel Regno Unito. Quanta sostanza serve alla tua struttura lo scriviamo nel memo.

E se invece trasferissi nel Regno Unito la residenza della mia Srl?

Allora entra in gioco l'exit tax italiana per le imprese (art. 166 TUIR, dal 2027 art. 193 del nuovo testo unico): si tassa la differenza tra valore di mercato e costo fiscale di ciò che non resta in una stabile organizzazione italiana. La rateizzazione in cinque anni è prevista solo verso Paesi UE o SEE, quindi non per il Regno Unito. Tutto in tassazione in uscita.

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