| Convenzione | Firmata nel 1988, in vigore dal 31 dicembre 1990 |
| Efficacia | In Italia dal 1° gennaio 1991; nel Regno Unito dal 6 aprile 1991 per imposta sul reddito e capital gains tax |
| Dividendi | Ritenuta nello Stato della fonte al massimo del 15 %, del 5 % per una società che controlla almeno il 10 % dei diritti di voto |
| Interessi, royalties | Ritenuta massima del 10 % sugli interessi e dell'8 % sui canoni |
| Lavoro dipendente | Regola dei 183 giorni in ciascun anno fiscale |
| Successioni | Convenzione separata, copre solo l'imposta britannica dovuta in caso di morte |
| Aggiornato | Novembre 2026 |
La convenzione del 1988, ancora quella in vigore
Il testo che regola i rapporti fiscali tra Italia e Regno Unito è stato firmato nel 1988 ed è in vigore dal 31 dicembre 1990. In Italia produce effetti dal 1° gennaio 1991; nel Regno Unito dal 6 aprile 1991 per l'imposta sul reddito e la capital gains tax, dal 1° aprile 1991 per la corporation tax. È la convenzione che il governo britannico pubblica oggi come in vigore per l'Italia.
La Brexit non l'ha toccata: è un trattato bilaterale tra Roma e Londra, non una norma dell'Unione europea. Qualche parte però porta i segni dell'età. L'articolo 10 contiene ancora le regole sul credito d'imposta britannico sui dividendi, scritte per il vecchio sistema di imputazione del Regno Unito. Per i non residenti quel credito figurativo è stato abolito sulle distribuzioni dal 6 aprile 2026, quindi quelle clausole oggi contano poco o nulla nella pratica.
Dove sei residente: lo spareggio dell'articolo 4
Tutto parte da una domanda: in quale Stato sei residente ai fini della convenzione? Per il Regno Unito decide lo Statutory Residence Test, che spieghiamo nell'articolo sullo Statutory Residence Test. Per l'Italia decide l'art. 2 TUIR (dal 2027 art. 2 del nuovo testo unico), riscritto dal 1° gennaio 2024: sei residente se per la maggior parte dell'anno, cioè 183 giorni (184 negli anni bisestili), hai in Italia la residenza civilistica, il domicilio oppure semplicemente ci sei fisicamente. Basta uno dei criteri.
Se entrambi gli Stati ti considerano residente, l'articolo 4 fissa una scala. Prima conta l'abitazione permanente: se ne hai una sola, sei residente lì. Se ne hai una in tutti e due i Paesi, vince il centro degli interessi vitali, cioè dove sono più stretti i tuoi rapporti personali ed economici. Se non si riesce a stabilirlo, conta il soggiorno abituale, poi la cittadinanza; per chi ha entrambe le cittadinanze o nessuna delle due decidono le autorità dei due Stati di comune accordo.
Il regime britannico per i nuovi arrivati non cambia questo esito. HMRC chiarisce che chiedere il regime FIG di quattro anni non sposta la tua residenza ai fini della convenzione. Per le società la regola è diversa: una società residente in entrambi gli Stati è residente dove si trova la sua sede di direzione effettiva.
Chi tassa cosa: i redditi in un colpo d'occhio
La tabella mostra il massimo che la convenzione concede allo Stato da cui il reddito proviene. Le aliquote interne possono essere più alte: l'eccedenza si recupera nello Stato della fonte.
| Reddito | Articolo | Regola |
|---|---|---|
| Affitti di immobili | 6 | Possono essere tassati nello Stato in cui si trova l'immobile |
| Dividendi a una società con almeno il 10 % dei diritti di voto | 10 | Stato della fonte al massimo 5 % |
| Altri dividendi | 10 | Stato della fonte al massimo 15 % |
| Interessi | 11 | Stato della fonte al massimo 10 % |
| Royalties | 12 | Stato della fonte al massimo 8 % |
| Plusvalenze immobiliari | 13 | Anche nello Stato in cui si trova l'immobile |
| Altre plusvalenze (azioni, quote) | 13 | Solo Stato di residenza, salvo la clausola dei cinque anni |
| Lavoro autonomo | 14 | Stato di residenza, salvo base fissa nell'altro Stato |
| Lavoro dipendente | 15 | Dove si lavora, salvo la regola dei 183 giorni |
| Compensi da amministratore | 16 | Anche nello Stato della società |
| Pensioni private e rendite | 18 | Solo Stato di residenza |
| Pensioni pubbliche | 19 | Solo Stato che le paga, salvo cittadinanza e residenza nell'altro |
Convenzione Italia-Regno Unito del 1988, artt. 6 e 10 a 19
Dividendi, interessi, royalties e immobili
I dividendi delle società britanniche non subiscono ritenuta alla fonte per legge interna del Regno Unito. Se vivi in Italia e hai azioni inglesi, incassi il dividendo lordo e lo dichiari in Italia; per i non residenti i dividendi britannici sono reddito che il fisco di Sua Maestà lascia fuori dal calcolo. Fanno eccezione i REIT britannici: sulle distribuzioni dei loro utili immobiliari il Regno Unito trattiene il 20 %. E un conto titoli a Londra, per chi è residente in Italia, va comunque indicato nel quadro RW.
Al contrario, sui dividendi di società italiane pagati a chi vive nel Regno Unito l'Italia può trattenere al massimo il 15 %, oppure il 5 % se a incassare è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % dei diritti di voto. Sugli interessi il tetto è del 10 %, sulle royalties dell'8 %, sempre calcolati sull'importo lordo.
Gli immobili restano fiscalmente dove si trovano. L'affitto del tuo appartamento a Torino può essere tassato in Italia, quello di una casa a Manchester nel Regno Unito. Vale lo stesso per la plusvalenza quando vendi.
Plusvalenze: la clausola dei cinque anni
Per le plusvalenze su azioni, quote e tutto ciò che non è immobile, la regola base dell'articolo 13 è semplice: tassa solo lo Stato in cui risiede chi vende. Ti trasferisci a Londra, vendi le azioni da residente britannico, e l'Italia in linea di principio non c'entra più.
Il paragrafo 5 aggiunge però un'eccezione che pochi conoscono. Lo Stato che hai lasciato conserva il diritto di tassare, secondo la propria legge interna, la plusvalenza di una persona fisica che ora risiede nell'altro Stato, se ci sono tre condizioni insieme: sei stato residente nel primo Stato in qualunque momento dei cinque anni precedenti la vendita, e nel nuovo Stato quella plusvalenza non è soggetta a imposta. Vale nei due sensi: anche il Regno Unito può farla valere verso chi è rientrato in Italia.
Cosa significa in pratica, e perché la clausola interessa chi lascia l'Italia, lo spieghiamo nell'articolo sulla tassazione in uscita.
Nei primi quattro anni di residenza britannica, chi arriva dopo almeno dieci anni fuori dal Regno Unito può chiedere di non pagare imposte britanniche su redditi e plusvalenze esteri. Una plusvalenza esentata così rischia di non essere soggetta a imposta nel Regno Unito, cioè proprio la condizione che riapre la porta all'Italia. Nessuna fonte ufficiale italiana affronta il punto: prima di vendere una partecipazione importante in quella finestra, fattelo esaminare caso per caso.
Lavoro, amministratori e pensioni
Lo stipendio si tassa di regola dove lavori. Se resti residente in Italia e lavori solo per periodi nel Regno Unito, il diritto di tassare resta all'Italia se valgono tre condizioni insieme: sei presente nel Regno Unito non più di 183 giorni in ciascun anno fiscale, ti paga un datore di lavoro non residente nel Regno Unito e il costo non è sostenuto da una sua stabile organizzazione britannica. Il riferimento è l'anno fiscale, non un periodo mobile di dodici mesi. Per i professionisti vale l'articolo 14: tassa lo Stato di residenza, salvo che tu disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato. I compensi da membro del consiglio di amministrazione possono invece essere tassati nello Stato in cui ha sede la società.
Sulle pensioni la convenzione distingue in modo netto. Le pensioni private legate a un lavoro passato e le rendite si tassano solo nello Stato in cui vive chi le riceve (articolo 18). Le pensioni pagate da uno Stato, o da un suo ente territoriale, per servizi resi a quello Stato si tassano solo nello Stato che le paga (articolo 19), a meno che tu sia cittadino e residente dell'altro Stato.
Attenzione a non semplificare: il testo non nomina l'INPS e non dice quale pensione italiana ricada nell'articolo 18 o nel 19. Il criterio è se si tratta di una pensione privata o di una pensione pubblica per servizi resi allo Stato, e va verificato pensione per pensione. Come portare con te pensioni e investimenti lo trovi in pensione e investimenti nel Regno Unito.
Come si elimina la doppia imposizione: l'articolo 24
Entrambi gli Stati usano il credito d'imposta. Se sei residente in Italia e hai redditi tassabili nel Regno Unito, l'Italia li include nella tua base imponibile e poi detrae l'imposta britannica, ma solo fino alla quota di imposta italiana che corrisponde a quei redditi. Niente credito, invece, se in Italia quel reddito è soggetto a una ritenuta a titolo d'imposta applicata su tua richiesta.
Il Regno Unito fa lo stesso nell'altra direzione. Chi è residente britannico paga normalmente imposte anche sui redditi esteri e scala l'imposta italiana dovuta secondo la convenzione con il Foreign Tax Credit Relief, di solito nella dichiarazione dei redditi. Più dell'aliquota prevista dalla convenzione non ti viene riconosciuto: se l'Italia ha trattenuto di più, la differenza la chiedi indietro in Italia, non a HMRC.
Contributi: un solo sistema alla volta
La previdenza non la regola la convenzione fiscale, ma il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale contenuto nell'accordo di commercio e cooperazione tra Regno Unito e Unione europea. Il principio: paghi i contributi in un solo Paese alla volta, di solito quello in cui lavori.
Se il tuo datore di lavoro italiano ti distacca temporaneamente nel Regno Unito, puoi restare nel sistema italiano fino a due anni con il certificato di copertura, il PDA1. Il datore di lavoro britannico può accettarlo come prova che per quel periodo non è dovuta la National Insurance. E per la pensione l'INPS continua a sommare i periodi italiani e britannici con la totalizzazione internazionale, anche per i periodi successivi al 31 dicembre 2020.
La convenzione del 1988 riguarda solo le imposte sui redditi. Per le successioni il Regno Unito ha con l'Italia una convenzione separata, dell'epoca della vecchia Estate Duty, cioè precedente al 1975: ha regole di sgravio diverse dai trattati moderni, non contiene la clausola sul domicilio presunto e copre solo l'inheritance tax britannica dovuta in caso di morte, non le donazioni tassate in vita. Dall'Italia, chi muore residente paga l'imposta di successione anche sui beni nel Regno Unito, con credito per l'imposta estera nei limiti previsti. Il quadro completo è nell'articolo sull'inheritance tax britannica.
Domande frequenti
Vivo a Londra e prendo una pensione italiana: dove la dichiaro?
Dipende dal tipo di pensione. Una pensione privata legata a un lavoro passato si tassa solo nello Stato in cui vivi, quindi nel Regno Unito. Una pensione pagata dallo Stato italiano per servizi resi allo Stato si tassa solo in Italia, a meno che tu sia cittadino britannico e residente nel Regno Unito. Va verificato pensione per pensione.
C'è una ritenuta britannica sui dividendi che incasso in Italia?
No. Il Regno Unito non applica ritenute sui dividendi ordinari per legge interna. L'eccezione sono le distribuzioni dei REIT britannici dai loro utili immobiliari, con il 20 %.
Quanto può trattenere l'Italia sui miei dividendi se vivo nel Regno Unito?
Secondo la convenzione al massimo il 15 %, oppure il 5 % se a ricevere i dividendi è una società che controlla almeno il 10 % dei diritti di voto della società che li paga.
La convenzione vale ancora dopo la Brexit?
Sì. È un trattato bilaterale tra Italia e Regno Unito, in vigore dal 31 dicembre 1990, e il governo britannico la pubblica come convenzione in vigore.
Ho lasciato l'Italia da due anni e vendo le mie azioni. L'Italia può ancora tassarmi?
Di regola no, perché tassa lo Stato di residenza. Ma se nel Regno Unito quella plusvalenza non è soggetta a imposta, la clausola dei cinque anni lascia all'Italia il diritto di tassarla secondo la propria legge interna.
Fonti: GOV.UK: Italy tax treaties; GOV.UK: 1988 UK-Italy Double Taxation Convention, in force; Normattiva: art. 2 TUIR (DPR 917/1986), residenza delle persone fisiche; Agenzia delle Entrate: circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 sulla residenza fiscale; Normattiva: d.lgs. 117/2026, nuovo testo unico delle imposte sui redditi; HMRC RFIG43000: effetti della richiesta del regime FIG; GOV.UK: Tax on foreign income; HMRC HS300: Non-residents and investment income (2026); GOV.UK: Abolition of the notional tax credit on dividends received by non-UK residents; SIF/ESTV: panoramica Regno Unito (ritenute britanniche); GOV.UK: Social security contributions for workers coming to the UK from the EEA or Switzerland; INPS: Brexit, applicazione del Protocollo sulla sicurezza sociale (prestazioni pensionistiche); HMRC IHTM27161 e IHTM27175: convenzioni sulle successioni, Italia; GOV.UK: Inheritance Tax, double taxation relief; Normattiva: d.lgs. 346/1990, imposta sulle successioni e donazioni